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Rilascio di certificati

Si comunica che, a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (DL 183/2011), dal 1° Gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).

Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rolasciare i certificati soltanto ad uso privato.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie di affari, posteitaliane, notai(art. 2 D.P.R 445)

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo, nè diritto di segreteria) e non è necessaria l'autenticazione della firma.